Governo regionale e locale
La repubblica è divisa in regioni (regioni), province (provincia) e comuni (comuni). Sono 15 le Regioni ordinarie e altre 5 alle quali è stata concessa un’autonomia speciale. Le regioni con poteri ordinari sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. L’Italia può quindi essere considerata uno stato regionale. Le regioni moderne corrispondono alle tradizionali divisioni territoriali. I poteri delle cinque regioni speciali – che sono Sicilia, Sardegna, Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia e Valle d’Aosta – derivano da statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Gli organi regionali governo è il consiglio regionale, un organo deliberativo eletto dal popolo con il potere di approvare leggi e emanare regolamenti amministrativi; il comitato regionale, organo esecutivo eletto dal consiglio tra i propri membri; e il presidente del comitato regionale. Il comitato regionale e il suo presidente sono tenuti a dimettersi se non riescono a mantenere la fiducia del consiglio. Il voto nei consigli regionali è raramente a scrutinio segreto.
La partecipazione al governo nazionale è una funzione principale delle regioni: i consigli regionali possono avviare la legislazione parlamentare, proporre referendum e nominare tre delegati per assistere alle elezioni presidenziali, ad eccezione della regione Valle d’Aosta, che ha un solo delegato. Per quanto riguarda la legislazione regionale, le cinque regioni speciali hanno competenza esclusiva in alcuni settori – come l’agricoltura, la silvicoltura e l’urbanistica – mentre le regioni ordinarie hanno competenza su di esse nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.
I poteri legislativi delle regioni sia speciali che ordinarie sono soggetti a determinate limitazioni costituzionali, la più importante delle quali è che gli atti regionali non possono essere in conflitto con gli interessi nazionali. Le regioni possono inoltre emanare leggi necessarie per l’applicazione delle leggi statali quando queste contengono le disposizioni necessarie. Le regioni hanno competenza amministrativa in tutti i settori in cui hanno competenza legislativa. Ulteriori funzioni amministrative possono essere delegate dalle leggi statali. Le regioni hanno il diritto di acquisire proprietà e il diritto di riscuotere determinate entrate e tasse.
Lo stato ha poteri di controllo sulle regioni. La validità delle leggi regionali dichiarate illegali può essere verificata in Corte costituzionale, mentre quelle ritenute inopportune possono essere impugnate in parlamento. I comitati statali di supervisione presieduti da commissari nominati dal governo esercitano il controllo sugli atti amministrativi. Il governo ha il potere di sciogliere i consigli regionali che hanno agito in contrasto con la costituzione o hanno violato la legge. In tal caso, le elezioni devono essere tenute entro tre mesi.
Gli organi del comune, la più piccola unità di governo locale, sono il consiglio comunale eletto dal popolo, il comitato comunale o l’organo esecutivo e il sindaco . I comuni hanno il potere di imporre e riscuotere imposte locali limitate, e hanno la loro polizia, sebbene i loro poteri siano molto inferiori a quelli esercitati dalla polizia nazionale. I comuni emanano ordinanze e gestiscono alcuni servizi sanitari pubblici e sono responsabili di servizi come il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti e l’illuminazione stradale. Le regioni hanno un certo controllo sull’attività dei comuni. I consigli comunali possono essere sciolti per motivi di ordine pubblico o per continua trascuratezza dei loro doveri.
L’organizzazione delle province, unità a metà strada tra regioni e comuni, è analoga a quella dei comuni; ognuno di loro ha consigli, comitati e presidenti. Dal 1990 diverse leggi che modificano l’organizzazione di queste autonomie locali sono state introdotte in una tendenza verso un maggiore decentramento.
Ci sono alcuni funzionari del governo centrale i cui compiti rientrano nella sfera del governo locale. Tra questi il commissario di governo di ciascuna regione, che sovrintende alle funzioni amministrative svolte dallo Stato e le coordina con quelle svolte dalla regione; il prefetto, residente in ogni provincia, che ha il compito di eseguire gli ordini del governo centrale e ha poteri di controllo sugli organi della provincia e dei comuni; e il questore, che è il capo provinciale della polizia statale.
Particolari funzionari del governo locale hanno anche compiti di governo centrale: tra questi vi sono il presidente del comitato regionale che, nell’indirizzare le funzioni amministrative che lo Stato delega alla regione, svolge uno specifico compito statale; e il sindaco di un comune che, in qualità di agente del governo centrale, registra nascite, morti, matrimoni e migrazioni, mantiene l’ordine pubblico (sebbene in pratica questo sia gestito dalla polizia nazionale) e può, in casi di emergenza, emanare ordinanze in materia di sanità pubblica, urbanistica e polizia locale.