National Press (Italiano)
Ordinanza n. 630, DEL 17 DICEMBRE 2020
Prevede la restrizione eccezionale e temporanea all’ingresso nel Paese di stranieri, di qualsiasi nazionalità, come raccomandato dall’Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria – Anvisa.
I MINISTRI DEL CAPO STATO DELLA CASA CIVIL DA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, GIUSTIZIA E PUBBLICA SICUREZZA, E SALUTE, nell’uso dei poteri loro conferiti dall’art. 87, comma unico, punti I e II, della Costituzione, e dell’art. 3 °, art. 37 e art. 47 della Legge n. 13.844, del 18 giugno 2019, ed in considerazione di quanto previsto dall’art. 3rd, caput, item VI, della legge n. 13.979, del 6 febbraio 2020, e
Considerando la dichiarazione di emergenza nella sanità pubblica di importanza internazionale da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020, come un risultato dell’infezione umana da parte del coronavirusSARS-CoV-2 (covid-19);
Considerando che si tratta di un principio della Politica di Pubblica Sicurezza e Difesa Sociale Nazionale, previsto al punto VI del cap. 4 della Legge nº 13.675, dell’11 giugno 2018, l’efficienza nella prevenzione e riduzione dei rischi in situazioni di emergenza che possono incidere sulla vita delle persone;
Considerando la necessità di dare efficacia alle misure di salute per rispondere alla pandemia dacovid-19 prevista dall’Ordinanza n. 356 / GM / MS, dell’11 marzo 2020, del Ministero della Salute;
Considerato che i servizi pubblici e le attività essenziali sono quelli di transito e internazionali trasporto passeggeri e trasporto, magazzinaggio, consegna e logistica delle merci in genere, come descritto ai punti V e XXII del § 1 dell’art. 3 ° decreto nº 10.282 del 20 marzo 2020; e
Considerando la manifestazione della National Health Surveillance Agency – Anvisa, con la raccomandazione di una restrizione eccezionale e temporanea all’ingresso nel paese, risolvono:
Art. 1 La presente Ordinanza prevede la limitazione eccezionale e temporanea all’ingresso nel Paese di stranieri di qualsiasi nazionalità, ai sensi di quanto previsto al punto VI della voce dell’art. 3 della Legge n. 13.979, del 6 febbraio 2020, a seguito di una raccomandazione tecnica e motivata dell’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria – Anvisa per motivi di salute legati ai rischi di contaminazione e diffusione del coronavirusSARS-CoV-2 (covid-19 ).
Art. 2 L’ingresso nel Paese di stranieri di qualsiasi nazionalità è limitato, su strada, con altri mezzi terrestri o via acqua.
Art. 3 Le restrizioni menzionate nella presente ordinanza non si applicano a:
I – brasiliano, nato o naturalizzato;
II – immigrato con residenza permanente, a tempo determinato o indeterminato, in Brasile territorio;
III – professionista straniero in missione al servizio di un’organizzazione internazionale, a condizione che sia adeguatamente identificato;
IV – funzionario straniero accreditato presso il governo brasiliano;
V – straniero:
a) coniuge, partner, figlio, padre o curatore di un brasiliano;
b) il cui ingresso è specificamente autorizzato dal governo brasiliano in vista di interesse pubblico o per motivi umanitari; e
c) titolare del Registro Nazionale delle Migrazioni; e
VI – trasporto merci.
§ 1 Le restrizioni previste dalla presente ordinanza non impediscono l’ingresso, per via aerea o per via navigabile, di equipaggi marittimi per esercitare funzioni specifiche a bordo delle navi o piattaforma operante in acque giurisdizionali, a condizione che siano rispettati i requisiti migratori appropriati alla loro condizione, incluso quello di avere un visto di ingresso, quando richiesto dal sistema legale brasiliano.
§ 2 Le restrizioni previste dal presente L’ordinanza non impedisce lo sbarco, autorizzato dalla Polizia Federale, dell’equipaggio marittimo per l’assistenza medica o per il collegamento del ritorno aereo al Paese di origine in relazione a questioni operative o risoluzione del contratto di lavoro.
§ 3 Il l’autorizzazione di cui al § 2 è soggetta alla responsabilità per le spese derivanti dal trasbordo firmato dallo spedizioniere, previo consenso delle autorità sanitarie locali, e dalla presentazione dei relativi biglietti aerei
§ 4º In caso di ingresso nel paese su strada, altro trasporto terrestre o fluviale, le eccezioni di cui al punto II e ai paragrafi “a” e “c” del punto V non si applicano ai documenti stranieri dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Art.4 ° Le restrizioni di cui alla presente Ordinanza non impediscono:
I – l’esecuzione di azioni umanitarie transfrontaliere preventivamente autorizzate dalle autorità sanitarie locali;
II – il traffico di residenti frontalieri nelle città gemelle, dietro presentazione di un documento di residenza frontaliero o altro documento giustificativo, a condizione che sia garantita la reciprocità nel trattamento dei brasiliani da parte del paese confinante; e
III – la libera circolazione del trasporto merci su strada, anche se l’autista non ricopre il ruolo di cui all’art. 3, come previsto dalla normativa.
Comma unico. Le disposizioni del punto II del documento non si applicano al confine con la Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Art. 5 In via eccezionale, lo straniero che si trova in un paese di confine terrestre e deve attraversarlo per imbarcarsi su un volo di ritorno al suo paese di residenza può entrare nella Repubblica Federativa del Brasile con l’autorizzazione della Polizia Federale.
Paragrafo unico . Nel caso previsto in nocaput:
I – lo straniero deve recarsi direttamente in aeroporto;
II – deve esserci una richiesta ufficiale da parte dell’Ambasciata o Consolato del Paese di residenza; e
III – devono essere presentati i biglietti aerei corrispondenti.
Art. 6 Le restrizioni di cui alla presente ordinanza non impediscono agli stranieri di entrare nel Paese via terra, tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica del Paraguay, a condizione che siano rispettati i requisiti migratori adeguati alla loro condizione, compreso quello del visto d’ingresso ., quando questo è richiesto dal sistema legale brasiliano.
Art. 7 Le restrizioni di cui alla presente Ordinanza non impediscono agli stranieri di entrare nel Paese per via aerea, a condizione che siano rispettate le esigenze migratorie adeguate alla loro condizione, compresa quella del visto d’ingresso, quando richiesto dall’ordinamento giuridico brasiliano.
§ 1 Il viaggiatore di origine internazionale, brasiliano o straniero, deve presentare alla compagnia aerea responsabile del volo, prima dell’imbarco:
I – Documento comprovante i test di laboratorio (RT-PCR), per lo screening per l’infezione da SARS-CoV-2, con risultato negativo / non reattivo, eseguita 72 ore prima dell’orario di spedizione; e
II – Dichiarazione sulla salute del viaggiatore (DSV) compilata (in formato cartaceo o digitale) con l’accordo sulle misure sanitarie che devono essere rispettate mentre si è nel paese.
§ 2º Le misure previste al § 1 entrano in vigore dal 30/12/2020.
§ 3º L’autorità migratoria, su provocazione dell’autorità sanitaria, può impedire l’ingresso nel territorio nazionale di persone non elencate all’art. . 3, quando non soddisfano i requisiti di cui al § 1.
L’art. 8º Il mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza comporterà, per l’agente offensivo:
I – responsabilità civile, amministrativa e penale;
II – rimpatrio o espulsione immediata; e
III – squalifica delle domande di asilo.
Art. 9º Gli organismi di regolamentazione possono modificare norme complementari alle disposizioni della presente ordinanza, comprese le norme sanitarie relative a procedure, navi e operazioni.
Art. 10. Le omissioni nella presente ordinanza saranno decise dal Ministero della giustizia e della pubblica sicurezza.
Art. 11. I ministeri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente ordinanza, nell’ambito dei loro compiti.
Art. 12. È revocata l’ordinanza n. 615, dell’11 dicembre 2020, dei Ministri di Stato, Capo di Stato Maggiore della Presidenza della Repubblica, Giustizia e Pubblica Sicurezza, Infrastrutture e Salute.
L’art. 13. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione.
WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro di Stato Capo della Casa Civile
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro di Stato per la giustizia e la pubblica sicurezza
EDUARDO PAZUELLO
Ministro di Stato per la salute