Ordine n. 666-B / 2021
Ordine n. 666-B / 2021
Riepilogo: estensione di misure applicabili al traffico aereo da e verso il Portogallo continentale.
Nel contesto della situazione epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2 e delle misure eccezionali adottate per affrontare la malattia COVID-19, divieto, fino al 17 aprile 2020, del traffico aereo da e verso il Portogallo di tutti i voli da e per paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, con alcune eccezioni, con l’ordinanza n. 3427-A / 2020, del 18 marzo, successivamente prorogato fino alle 23:59 del 15 gennaio, tenendo conto della valutazione della situazione epidemiologica in Portogallo e nell’Unione europea e delle linee guida della Commissione europea.
Tenendo conto della raccomandazione (UE) 2020 / 2169 del 17 dicembre 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020 sulla restrizione temporanea di viaggi non essenziali per l’UE e l’eventuale revoca di tale restrizione, permane la necessità di estendere le misure restrittive del traffico aereo, debitamente in linea con le attuali preoccupazioni di salute pubblica.
Il Presidente da República ha rinnovato la dichiarazione dello Stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 6-B / 2021, del 13 gennaio, con il Governo che procede alla sua esecuzione, con regolamento con Decreto n. 3-A / 2021 , del 14 gennaio.
È quindi importante garantire il corretto regime del traffico aereo autorizzato nel Portogallo continentale, in considerazione dell’attuale contesto epidemiologico.
termini coniugati del paragrafo 1 del articolo 18, comma 1 dell’articolo 19, comma 1 dell’articolo 27 e dell’articolo 29 del decreto-legge n. 169-B / 2019, del 3 dicembre, nella sua formulazione attuale, e del comma 2 dell’articolo 33 della legge n. 27 / 2006, del 3 luglio, nella sua formulazione attuale, il Ministro dello Stato e delle Imprese Gli stranieri, il ministro della Difesa nazionale, il ministro dell’amministrazione interna, il ministro della salute e il ministro delle infrastrutture e dell’edilizia abitativa stabiliscono quanto segue:
1 – Autorizzare il traffico aereo da e verso il Portogallo continentale per tutti i voli verso e dai paesi appartenenti all’Unione Europea, paesi associati all’Area Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera).
2 – Autorizzare voli da e per paesi e regioni amministrative speciali, la cui situazione epidemiologica è in conformità alla Raccomandazione (UE) 2020/2169 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, relativa ai collegamenti aerei con il Portogallo e inclusa nell’elenco allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante, previa conferma di reciprocità ai sensi dell’allegato I della predetta Raccomandazione, nonché l’ingresso in Portogallo di residenti nei paesi che figurano nell’elenco, qualora abbiano effettuato solo transito internazionale o trasferimenti aeroportuali. situati in paesi che non ne fanno parte.
3 – Autorizza il traffico aereo da e verso il Portogallo continentale per tutti i voli da e per paesi che non fanno parte dell’Unione Europea o che non sono paesi associati al Area Schengen, esclusivamente per viaggi essenziali, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti.
4 – Ai fini del paragrafo precedente si considerano viaggi essenziali, nei termini di cui alla Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, ovvero quelle destinate a consentire il transito o l’ingresso o la partenza dal Portogallo di:
a) Cittadini dell’Unione Europea, cittadini di Stati associati a Schengen Area e membri delle loro famiglie, ai sensi della direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e cittadini di paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro dell’Unione europea;
b) Cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi professionali nazionale, studio, ricongiungimento familiare, per motivi sanitari o umanitari.
5 – Autorizzare i voli per sostenere il ritorno di cittadini nazionali o titolari di permessi di soggiorno nel Portogallo continentale, nonché di natura umanitaria, che sono stati riconosciuti dai servizi competenti dell’area governativa degli affari esteri e dalle autorità competenti nel campo dell’aviazione civile, nonché i voli destinati a consentire il rientro nei rispettivi paesi dei cittadini stranieri che si trovano nel Portogallo continentale, a condizione che tali voli sono promossi dalle autorità competenti di tali Paesi, previa richiesta e accordo, e nel rispetto del principio di reciprocità.
6 – Passeggeri sui voli di cui al n.3, ad eccezione dei bambini che non hanno raggiunto i 24 mesi di età, si imbarcano solo su presentazione della prova del test di laboratorio (RT-PCR) per lo screening per l’infezione da SARS-CoV-2, con esito negativo, eseguito entro 72 ore prima al momento della partenza.
7 – Cittadini nazionali e cittadini stranieri con residenza legale nel territorio nazionale e loro familiari, nonché diplomatici accreditati in Portogallo, che sono passeggeri di voli ai sensi dei paragrafi 3 e 5 e che, in violazione dell’obbligo di presentare prova di test di laboratorio per lo screening per infezione da SARS-CoV-2 con esito negativo, ai sensi del paragrafo precedente, procedono comunque alla spedizione, vengono inoltrati dalle autorità competenti , all’arrivo nel territorio nazionale, di effettuare il suddetto test a proprie spese, in un’apposita location all’interno dell’aeroporto in servizio fornito da ANA – Aeroportos de Portugal, SA, tramite un professionista servizi sanitari abilitati a tale scopo e questo servizio può essere subappaltato.
8 – Cittadini che, eccezionalmente, sbarcano in violazione dell’obbligo di presentare la prova dei test di laboratorio per lo screening dell’infezione da SARS-CoV -2 con esito negativo, devono effettuare il test all’arrivo nel territorio nazionale, a proprie spese, in un luogo idoneo all’interno dell’aeroporto, ai sensi del numero precedente, e incorrere nell’infrazione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 28-B / 2020, del 26 giugno, nella formulazione vigente.
9 – Le compagnie aeree che consentono l’imbarco ai passeggeri senza il test di cui al n. 6 incorrono in inosservanza obblighi previsti dal comma i) dell’articolo 2 del decreto-legge n. 28-B / 2020, del 26 giugno, nella sua formulazione attuale, e sono oggetto di illecito amministrativo come previsto dal comma 2 dell’articolo 3 dello stesso diploma.
10 – L’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nel numero precedente o l’imbarco di cittadini e stranieri con residenza legale nel territorio nazionale e dei loro familiari ai sensi della direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e diplomatici accreditati in Portogallo, senza test di cui al paragrafo 6 sui voli in partenza da paesi africani la cui lingua ufficiale è il portoghese e sui voli a sostegno del rimpatrio di cittadini nazionali o titolari di permessi di soggiorno nel Portogallo continentale o di natura umanitaria.
11 – I passeggeri di cui ai commi 7 e 8 attendono al proprio posto all’interno dell’aeroporto fino alla notifica dell’esito negativo.
12 – Cittadini stranieri che si imbarcano senza la prova di cui al paragrafo 6, o le cui forze di transito di abbandono delle strutture aeroportuali, l’ingresso nel territorio nazionale deve essere rifiutato essendo la società oggetto dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 37-A / 2020, del 15 luglio.
13 – Misure le condizioni di salute applicabili ai paesi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutate secondo le decisioni prese dai rispettivi paesi.
14 – Le interdizioni risultanti da questa ordinanza non sono applicabili agli aerei di Stato e alle Forze armate Armati, agli aeromobili che integrano o integreranno il Dispositivo Speciale per la Lotta agli Incendi Rurali, voli per il trasporto esclusivo di merci e posta, emergenza medica e scali tecnici per scopi non commerciali.
15 – I Ministri di Affari interni e salute possono adottare, mediante ordinanza congiunta, specifiche misure di controllo sanitario che si rendano necessarie in funzione dell’origine dei voli, in conformità alla Raccomandazione (UE) 2020/2169 del Consiglio del 17 dicembre 2020, e alla valutazione della situazione epidemiologica da parte dei Centers for Disease Control and Prevention.
16 – Questo invio ha effetto dalle 00:00 del 15 gennaio 2021 e fino alle 23:59 del 30 gennaio 2021 e può essere rivisto in qualsiasi momento, a seconda dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
14 gennaio 2021. – Ministro di Stato e Affari Esteri, Augusto Ernesto Santos Silva. – Il ministro della Difesa nazionale, João Titterington Gomes Cravinho. – Il Ministro dell’amministrazione interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. – Il Ministro della Salute, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões. – Il ministro delle infrastrutture e dell’edilizia abitativa, Pedro Nuno de Oliveira Santos.
ALLEGATO
Elenco dei paesi e delle regioni amministrative speciali di cui al paragrafo 2
Paesi
1 – Australia
2 – Cina
3 – Corea del Sud
4 – Giappone
5 – Novità Zelanda
6 – Ruanda
7 – Singapore
8 – Tailandia
Regioni amministrative speciali
1 – Hong Kong
2 – Macao